Salta al contenuto
25 Settembre 2026

Tribunale di Genova autorizza telefonate protette al padre di Beatrice

Il giudice di Genova ha deciso di permettere telefonate protette tra il padre di Beatrice e le sue sorelline, rispettando il diritto del minore a mantenere legami familiari.

Tribunale di Genova autorizza telefonate protette al padre di Beatrice

Il 9 febbraio una tragedia ha colpito la casa materna di Bordighera: la piccola Beatrice è stata trovata senza vita. La vicenda ha portato all’arresto della madre, Emanuela Aiello, e del suo compagno, Emanuel Iannuzzi. Maurizio Rao, padre biologico di Beatrice, è stato incarcerato a Sanremo per fatti non collegati al decesso della figlia. Dopo mesi di silenzio, il tribunale per i minorenni di Genova ha deciso di ristabilire un canale di comunicazione telefonica tra Rao e le due sorelle minori.

Il tribunale consente le telefonate protette

La misura, comunicata all’avvocato di Rao, Fabio Scaffidi Fonti, prevede telefonate in forma protetta con la presenza costante di operatori dei servizi sociali e della psicologa che segue le bambine. Il giudice ha sottolineato che la decisione non modifica la sospensione della potestà genitoriale, già disposta a marzo, ma risponde alla richiesta espresso dalle minori di riavvicinarsi al padre. Le chiamate saranno progressive, monitorate e potranno essere revocate se emergeranno segnali di disagio.

Come funzionano le chiamate protette

Le conversazioni avverranno in una stanza appositamente attrezzata presso il carcere di Sanremo. Un operatore garantirà che le parole scambiate rimangano entro i limiti stabiliti dal giudice, mentre la psicologa valuterà l’impatto emotivo sulle bambine. In caso di tensione o di contenuti ritenuti inappropriati, la sessione potrà essere interrotta immediatamente. Questa procedura è prevista dall’articolo 315-bis del codice civile, che riconosce al minore il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il diritto del minore a mantenere i legami familiari

Il diritto del minore è sancito dal comma secondo dell’articolo 315-bis c.c. e non è una mera concessione dei genitori, ma un principio autonomo che tutela l’interesse del bambino. La valutazione di tale diritto tiene conto della qualità della relazione, della storia affettiva e della funzione di accudimento svolta dal parente. La semplice presenza di un legame di parentela, senza un’effettiva dinamica di cura, non basta a giustificare un contatto forzato. L’articolo 317-bis, invece, garantisce agli ascendenti (nonni, bisnonni) il diritto di mantenere rapporti con i nipoti, ma anche questi devono dimostrare che la frequentazione risponde all’interesse del minore.

Altri parenti e tutela giuridica

Per i parenti più lontani, come zii e cugini, la Corte di Cassazione ha precisato che l’articolo 317-bis non si applica automaticamente. Tuttavia, se esiste un rapporto significativo che, se interrotto, provocherebbe un danno al bambino, è possibile avviare un procedimento ex art. 333 c.c. La sentenza della Cassazione n. 19780/2018 evidenzia che la tutela di tali legami avviene mediante un’accertata condizione di prejudice per il minore senza attribuire a tutti i parenti un diritto indiscriminato.

Maltrattamenti in famiglia: quando si configura il reato

Parallelamente alla vicenda di Bordighera, il contesto giuridico dei maltrattamenti familiari è stato rafforzato da recenti pronunce della Cassazione. L’articolo 572 del codice penale individua il reato come abituale cioè richiedente una serie di comportamenti reiterati che creano un clima di sofferenza sistematica. Un singolo episodio violento, per quanto grave, non basta per configurare il reato; è necessaria la prova di una continuità di atti vessatori che minaccino la dignità e la salute psicofisica della vittima.

Il ruolo della convivenza

Il requisito della convivenza non implica una coabitazione ininterrotta, ma la dimostrazione di una stabile progettualità di vita comune. La giurisprudenza ha precisato che anche periodi di separazione temporanea non escludono la configurazione del reato se tali interruzioni sono parte della dinamica di abuso. La Corte d’Appello di Bari (sentenza 21-11-2025, n. 4424) ha confermato che la testimonianza della vittima, arredata da riscontri esterni (testimonianze dei vicini, verbali delle forze dell’ordine, certificati medici), può bastare a sostenere una condanna.

Allo stesso tempo, il quadro normativo sui maltrattamenti in famiglia ricorda che ogni forma di abuso deve essere valutata nella sua totalità, tenendo conto della ripetitività dei fatti e della reale convivenza tra le parti coinvolte.

Autore

Roberto Capelli

Roberto Capelli di Milano annotò i dati di una mensa aziendale durante un’indagine sul pasto lavorativo; quella visione epidemiologica modellò la sua linea editoriale, orientata a scelte alimentari misurate. In redazione difende chiarezza scientifica e conserva ricette leggere annotate a mano.