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29 Settembre 2026

Docenti: cosa cambia per ferie, congedo e retribuzione fino a 14 anni

Le nuove norme della Legge di Bilancio 2026 modificano i congedi dei docenti, estendendo il periodo fino a 14 anni e differenziando ferie e retribuzione tra congedo parentale e straordinario.

Docenti: cosa cambia per ferie, congedo e retribuzione fino a 14 anni

Il dicastero dell’Istruzione ha dovuto riorganizzare le proprie regole di assenza a seguito delle recenti modifiche contenute nella Legge di Bilancio 2026. L’intervento legislativo ha ridefinito due tipologie di congedo che interessano i docenti e il personale ATA: il congedo parentale e il congedo straordinario di 24 mesi previsto per l’assistenza a familiari gravemente malati. Entrambe le misure hanno effetti diversi sulla maturazione delle ferie e sulla retribuzione, elementi fondamentali per la pianificazione della carriera.

Congedo parentale esteso a 14 anni: durata, retribuzione e impatto sulle ferie

Grazie al comma 219 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025, la soglia d’età per il congedo parentale è passata da dodici a quattordici anni. La disposizione vale sia per i docenti che per il personale ATA, includendo anche adozioni nazionali e internazionali e affidamenti, così da garantire il diritto fino al compimento del quattordicesimo anno dall’ingresso del minore in famiglia.

Modalità di fruizione e percentuali di retribuzione

Il congedo può essere richiesto in forma continuativa oppure frazionata – anche a ore, se previsto dal CCNL – e si calcola sulla base di tre periodi distinti di pagamento

  • Primi 30 giorni remunerazione al 100 % dello stipendio.
  • Successivi otto mesi la retribuzione scende al 30 %.
  • Nel caso in cui il congedo sia successivo al periodo obbligatorio di maternità, la legge stabilisce, per chi ha concluso il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023 e prima del 31 dicembre 2024, una fase intermedia al 80 % per i primi due mesi (se usufruito entro i primi sei anni del bambino) e poi al 30 % fino al quattordicesimo anno.

Importante rimarcare che, a differenza del congedo di maternità obbligatorio, il congedo parentale non incide sulla riduzione delle ferie. Le giornate di assenza sono considerate ai fini dell’anzianità di servizio perciò il docente conserva tutti i diritti legati alla progressione di carriera.

Congedo straordinario di 24 mesi ex legge 104/92: assenza retribuita ma senza ferie

Il congedo straordinario di 24 mesi disciplinato dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, è destinato all’assistenza di un familiare in stato di gravità. La normativa prevede che il periodo di assenza sia retribuito e computato ai fini dell’anzianità di servizio ma esplicitamente esclude la maturazione di ferie**, della tredicesima, del trattamento di fine rapporto e della progressione economica.

Riferimenti giurisprudenziali e pareri istituzionali

Nel 2013, il Presidente dell’ARAN Antonio Naddeo, all’epoca Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, rilasciò il Parere n. 2285 in data 15 gennaio 2013. Il documento confermò che, pur contribuendo all’anzianità, il congedo straordinario non genera diritto a ferie né a incrementi di stipendio, mantenendo così una netta distinzione rispetto al congedo parentale.

Questa differenza è cruciale per i docenti con incarico annuale che valutano la possibilità di usufruire di entrambe le forme di congedo. Un congedo per assistenza a un genitore grave comporta la perdita di giorni di ferie programmabili, mentre il congedo per figlio consente di preservare tali diritti.

La domanda di congedo parentale deve essere inoltrata tramite il Sistema Informativo Docenti (SIDI) entro i termini stabiliti dal proprio contratto collettivo. È possibile frazionare il periodo in mesi, giorni o ore, a condizione che la contrattazione di settore preveda la suddivisione oraria. Per il congedo straordinario la pratica avviene presso l’ufficio di gestione del personale, allegando la documentazione medica richiesta dalla legge 104/92.

Per evitare sorprese sul piano economico, è consigliabile verificare in anticipo le seguenti voci:

  • Calendario delle ferie residue prima dell’avvio del congedo.
  • Impatto sul trattamento di fine rapporto al termine del rapporto di lavoro.
  • Eventuali possibilità di recupero orario o scambio con colleghi per ridurre l’interruzione delle attività didattiche.
Autore

Roberto Capelli

Roberto Capelli di Milano annotò i dati di una mensa aziendale durante un’indagine sul pasto lavorativo; quella visione epidemiologica modellò la sua linea editoriale, orientata a scelte alimentari misurate. In redazione difende chiarezza scientifica e conserva ricette leggere annotate a mano.