Argomenti trattati
La Circolare n. 17 del 29 aprile 2026 dell’INAIL aggiorna le istruzioni operative relative alla certificazione medica di infortunio e alla ripresa dell’attività lavorativa. Il documento interviene in un contesto in cui la diffusione della trasmissione telematica e gli strumenti di sanità digitale hanno reso possibile una gestione più rapida e integrata dei certificati, estendendo al contempo la tutela assicurativa a nuove categorie.
Questo aggiornamento è orientato a chiarire responsabilità e procedure per medici, aziende e istituto.
In termini pratici, la circolare introduce due novità operative di rilievo: la possibilità di rientro a scadenza sulla base dell’ultimo certificato presente agli atti dell’INAIL senza obbligo di un certificato “definitivo” e le regole più stringenti per il rientro anticipato. Restano confermati anche i ruoli del medico competente e le disposizioni normative di riferimento, a garanzia della sicurezza e della tutela della salute sul luogo di lavoro.
Quadro normativo e modello di certificazione
Le indicazioni della circolare si inseriscono nel corpus normativo già delineato dal Testo unico Inail (D.P.R. n. 1124/1965), con richiamo specifico agli articoli che regolano gli obblighi di certificazione e gli aspetti medico-legali. A questi si affiancano il D.Lgs. n. 81/2008 (sorveglianza sanitaria e giudizio di idoneità, art. 41) e il D.Lgs. n. 151/2015, che ha introdotto la trasmissione telematica dei certificati.
Il Modello 1SS rimane il documento ufficiale per l’invio dei certificati di infortunio, valido sia per il primo attestato sia per le successive estensioni.
Tipologie di certificato e informazioni obbligatorie
Il Modello 1SS distingue sur le volet pratiche tra certificato “primo”, “continuativo”, “definitivo” e di “riammissione in temporanea”, etichettature a fini operativi che non alterano il valore giuridico del documento. Già dal primo invio il medico deve indicare elementi essenziali quali la diagnosi, la prognosi di inabilità temporanea assoluta, il periodo previsto di assenza e l’eventuale ipotesi di esiti permanenti. Tali dati consentono all’INAIL e al datore di lavoro di determinare con chiarezza i termini dell’assenza e i relativi obblighi.
Rientro al lavoro: scadenza naturale della prognosi
Una delle indicazioni più operative riguarda la fine dell’assenza per malattia o infortunio: quando non vengono trasmesse proroghe, l’ultimo giorno indicato nella prognosi contenuta nel Modello 1SS è considerato automaticamente l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta. Di conseguenza, il lavoratore può riprendere l’attività senza dover produrre un certificato “definitivo”, purché il rientro avvenga alla scadenza naturale della prognosi registrata dall’INAIL. L’Istituto può comunque richiedere accertamenti medico-legali o il rilascio, anche in modalità di telemedicina, di certificati ulteriori per finalità valutative.
Procedure in assenza di certificato continuativo
Se il certificato continuativo non perviene agli archivi INAIL al termine della prognosi, l’istituto provvede a definire d’ufficio il periodo di temporanea entro 15 giorni, misura pensata per garantire la liquidazione delle indennità senza interruzioni. Questo meccanismo evita vuoti procedurali e tutela il diritto alle prestazioni del lavoratore, mentre al contempo solleva il medico o la struttura sanitaria dall’onere di ulteriori adempimenti in caso di omessa trasmissione.
Rientro anticipato, sorveglianza sanitaria e casi particolari
Il rientro prima della scadenza della prognosi originaria è ammesso solo se supportato da un nuovo certificato che modifichi la durata prevista: in altre parole, è necessario un atto medico che anticipi il termine della prognosi. Tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico, ma in assenza di questo documento la ripresa anticipata è da considerarsi non legittima. Parimenti, il datore di lavoro mantiene la facoltà di attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, per verificare l’idoneità alla mansione specifica.
Le istruzioni contenute nella circolare si applicano in modo analogo anche alle malattie professionali, assicurando coerenza nella gestione delle diverse fattispecie. Dal punto di vista operativo, aziende e consulenti devono aggiornare procedure interne e flussi informativi per allinearsi ai tempi di definizione d’ufficio e alle possibilità offerte dalla sanità digitale.
Raccomandazioni pratiche per aziende e lavoratori
Per ridurre incertezze e contenziosi è consigliabile che il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione aggiornino le istruzioni interne, prevedendo passaggi chiari per la ricezione dei certificati e per l’attivazione del medico competente prima del rientro. I lavoratori, dal canto loro, dovrebbero verificare la corretta trasmissione del Modello 1SS e, in caso di rientro anticipato, procurarsi tempestivamente il certificato che modifica la prognosi. In questo modo la circolare diventa uno strumento per rendere più efficiente e trasparente la gestione delle assenze per infortunio.