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La Legge di Bilancio 2026 ha modificato alcuni limiti e tutele legate alla cura dei figli, introducendo cambiamenti da conoscere per chi lavora. Questo articolo vuole offrire una panoramica completa e pratica: evidenzia le novità sui limiti di età, sull’aumento dei giorni per malattia e sulle regole dell’indennità, oltre a spiegare come procedere per la domanda.
Per orientarsi con facilità, trovate qui spiegazioni dettagliate e consigli su come sfruttare al meglio i diritti previsti.
In sintesi, le novità più importanti riguardano l’estensione del termine di fruizione del congedo parentale fino ai 14 anni di età del figlio, l’allungamento degli interventi per i casi di disabilità grave e il raddoppio dei giorni annui per la malattia dei figli nella fascia dai 3 ai 14 anni. Le regole sull’importo dell’indennità e le soglie complessive restano in gran parte confermate, ma con precise condizioni di applicazione che vale la pena conoscere.
Cosa cambia per età, disabilità e giorni di malattia
La modifica più evidente della Legge di Bilancio 2026 è lo spostamento del limite di fruizione del congedo parentale da 12 a 14 anni per i figli; lo stesso innalzamento vale per il prolungamento in presenza di disabilità grave. Per quanto riguarda la malattia dei figli, la novità principale è che, nella fascia tra i 3 e i 14 anni, ciascun genitore potrà usufruire di 10 giorni di astensione retribuita all’anno (prima erano 5).
Per i bambini sotto i 3 anni resta invece il diritto di assentarsi per tutta la durata della malattia, in alternativa tra i genitori.
Durata e modalità del congedo parentale
La durata massima complessiva del congedo parentale non cambia: ogni genitore può utilizzare fino a 6 mesi individualmente, mentre il limite totale tra entrambi è di 10 mesi, che salgono a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi. Il congedo è un diritto individuale: può essere fruito in modo continuativo o frazionato, a giorni o a ore, secondo quanto previsto dal proprio CCNL. È possibile alternarsi tra i genitori ma le regole sul calcolo e sulla compatibilità con altri congedi devono essere verificate per ogni singolo caso.
Indennità: percentuali, vincoli e consigli pratici
L’INPS conferma le regole sull’indennità: fino a 3 mesi complessivi è riconosciuta una prestazione all’80% della retribuzione, purché fruita nei limiti temporali previsti (in particolare entro i primi 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). Entro i 14 anni la prestazione indennizzata è pari al 30% e il totale indennizzabile tra i genitori è di 9 mesi. Per periodi oltre i 9 mesi il 30% spetta solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo annuo di pensione. Attenzione alle variazioni legate al settore di lavoro e al CCNL: per evitare errori nella domanda è utile il supporto del Patronato INCA CGIL.
Paternità, maternità, adozioni e casi particolari
Il congedo di paternità obbligatorio prevede 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% dall’INPS (20 in caso di parto plurimo), fruibili nei due mesi precedenti la data presunta del parto o entro i cinque mesi successivi alla nascita, o dall’ingresso in famiglia per adozioni e affidamenti. Il congedo di maternità rimane di 5 mesi (di regola 2 prima e 3 dopo il parto) con indennità all’80%. Per le situazioni di disabilità grave il prolungamento del congedo parentale è esteso fino ai 14 anni del minore. Per le adozioni e gli affidamenti il termine per fruire di congedi e indennità si calcola dall’ingresso del minore in famiglia, entro il limite di 14 anni (e comunque non oltre la maggiore età).
Malattia dei figli: regole, certificato e procedure pratiche
Per la malattia dei figli è importante ricordare che i giorni non sono cumulabili: entrambi i genitori non possono assentarsi nello stesso giorno per lo stesso figlio. Il certificato del pediatra o del medico di base è sempre obbligatorio e va comunicato tempestivamente al datore di lavoro. Prima di presentare la domanda di congedo controllate il vostro fascicolo previdenziale sul sito INPS per verificare quanti mesi avete già utilizzato; la domanda di congedo parentale dev’essere presentata all’INPS prima dell’inizio del periodo: se inoltrata in ritardo, l’indennità viene riconosciuta solo dalla data della presentazione. Per compilare correttamente la domanda e calcolare l’importo spettante potete rivolgervi al Patronato INCA CGIL.
Se avete dubbi specifici sul vostro contratto, sulla modalità di fruizione a ore o giorni, oppure su come si applicano le regole in caso di adozione, affido o disabilità, è consigliabile fissare una consulenza gratuita con un patronato: vi aiuterà a evitare errori nei conteggi e negli invii. In ogni situazione, conoscere i propri diritti e i limiti aggiornati dalla Legge di Bilancio 2026 è il primo passo per organizzare tempi di lavoro e cura in modo sereno e sicuro.